CRONACA

SENISE IL Sindaco Rossella Spagnuolo emana ordinanza norme per la conduzione dei cani

Il Sindaco di Senise Rossella Spagnuolo con l’ Ordinanza n.18 del 15-03-2018 dispone le norme per la conduzione dei cani e l’obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito, a tutela dell’igiene pubblica.

Riportiamo di seguito l’ordinanza del sindaco

Premesso che :

-il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde,sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali  e cose provocati dall’animale stesso;

-chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

-che il suolo pubblico o di pubblico accesso(strade, marciapiedi,portici,piazza,zone verdi, zone attrezzate per i bambini,ecc), a causa dell’incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce piu’ esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani,nonchè grave pregiudizio al pubblico decoro.

Preso Atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole, nei pubblici giardini destinati alla ricreazione ed allo svago,nonchè in prossimità degli edifici scolastici, preso atto che la mancata rimozione delle deiezioni animali oltre a costituire atto di inciviltà,puo’ comportare rischi per la salute della popolazione.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza  di cani nei luoghi pubblici, che,se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori,pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Considerato che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente, la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì’,causa di disagio per i cittadini per l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonchè lesive del decoro della pulizia cittadina;

Visto l’articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987,firmata anche dall’Italia;

Visto il D.P.R 8.02.1954 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267,e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art.672 del Codice Penale;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titoli di cani, nonchè alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di: adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga ed il libero e incontrollato vagare degli animali nelle aree pubbliche o aperte all’uso pubblico, al fine di prevenire l’incontrollato spargimento di deiezione al suolo.

Che i soggetti di cui al punto precedente, laddove per fatto oggettivo indipendente dalla loro volontà non abbiano potuto impedire lo spargimento di deiezioni da parte dei cani sottoposti alla loro vigilanza, rimuovano nell’assoluta immediatezza gli escrementi dei loro animali dal suolo pubblico;

A tale fine è fatto obbligo ai conduttori di cani di munirsi di paletta e di un numero appropriato di sacchetti o altri strumenti idonei per la raccolta degli escrementi, da esibirsi a richiesta del personale incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

E’ vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi o aree pubbliche, nelle aree a verde attrezzate per il gioco dei bambini è vietato,altresi’,condurre i cani privi di guinzaglio o museruole,indipendentemente dalla statura dell’animale.

AVVERTE

Che i trasgressori alla presente ordinanza, salvo le eventuali responsabilità penali, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Comma 1 Bis dell’articolo 7 Bis del D.Lgs n.267/2000,il quale prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 ad euro 500,00;

Che i trasgressori della disposizione che prevede di “essere sempre forniti di idonea attrezzatura per la raccolta degli “escrementi” sarà erogata la medesima sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 ad euro 500,00 anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell’attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

Che obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata,nonchè alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;

Che a norma dell’art.3,comma 4 della legge 07.08.90 n.241 avverso la presente ordinanza chiunque  abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla Pubblicazione ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell’art.37 comma n.3 del D.Lgs 285/92 sempre nel termine di 60 giorni puo’ essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.

A norma dell’art.8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza di Senise.

La presente ordinanza ha efficacia immediata,contestualmente a debita pubblicazione all’Albo Pretorio ed affissione negli spazi consentiti per le pubbliche affissioni.

 

 

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