Sostituzione infissi in condominio e Superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il Superbonus 110%, come sappiamo, è oggi più che mai uno strumento fondamentale per la riqualificazione energetica e strutturale degli edifici, molto vantaggioso dal punto di vista economico e fiscale.
Ma come funziona in caso di interventi effettuati in condominio e nelle singole unità abitative di cui fanno parte, come ad esempio l’installazione di nuovi infissi in legno?
A chiarire questo aspetto è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 60/E del 28 settembre scorso, in risposta a un interpello riguardante i lavori “trainanti” effettuati sul condominio e quelli “trainati” effettuati sul singolo appartamento.
Un esempio concreto è il seguente: se su un edificio condominiale viene svolto un lavoro trainante (es. cappotto termico), è possibile beneficiare dello sgravio superbonus per un lavoro trainato svolto sul singolo appartamento (es. sostituzione serramenti)?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è in questo caso affermativa. Va ricordato, tuttavia, che il superbonus 110% viene calcolato sul singolo condomino tenendo conto della spesa da esso sostenuto in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, e che il tetto massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari, a cui si aggiunge quello relativo alle parti comuni dell’edificio.
Ricordiamo, inoltre, che nella categoria dei lavori trainanti rientrano anchela sostituzione di nuovi impianti di climatizzazione sulle parti comuni e quelli di climatizzazione invernali su edifici unifamiliari e plurifamiliari ma indipendenti, nonché gli interventi sismici, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Tra i lavori trainati rientrano, invece, gli interventi di efficientamento energetico, ovviamente la sostituzioni infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.