PROROGA DAD, REPLICA AL GIORNALE BASILICATA24
Riportiamo di seguito la replica del direttore dell’ufficio stampa della giunta regionale, Massimo Calenda, a un articolo pubbllicato dal giornale Basilicata 24 relativo all’Ordinanza di proroga della Dad per le scuole superiori.
Gentile direttore,
per fare le pulci all’Ordinanza che proroga la Dad nelle scuole lucane – come è riportato nel titolo dell’articolo pubblicato sul suo giornale – bisognerebbe avere una qualche dimestichezza con le materie giuridiche. Che non tutti hanno. Per questo la invito a precisare quanto segue.
Prima di tutto va chiarito una falsità giuridica affermata nell’articolo: l’art. 4 del decreto-legge 1 del 2021 non ha modificato né abrogato la disciplina preesistente.
Le misure limitative di Ministro della Salute e Presidente di Regioni continuano ad essere adottate in piena legittimità ai sensi del Decreto-Legge 19/2020, in particolare degli artt. 2 e 3, ovvero del Decreto-Legge 33 del 2020, in particolare dell’art. 1, commi 13, 14 e 16.
Lo stesso Decreto-Legge 158 del 2020, peraltro, dispone che sull’intero territorio nazionale i DPCM possano prevedere misure specifiche più restrittive indipendentemente dalla classificazione del livello di rischio e di scenario, richiamando proprio l’art. 2 del DL 19/2020 e rimodulando quindi le stesse norme introdotte con il più recente dei Decreto-Legge (tutti atti con la stessa “forza di legge”).
La previsione di misure derogatorie più stringenti – in relazione all’andamento epidemiologico – è quindi tuttora riconosciuta sia alle Ordinanze del Ministro della salute, sia alle Ordinanze dei Presidenti di Regione proprio in forza dell’art. 2 del Decreto-Legge 19/2020 così come dell’art. 3 del medesimo Decreto (che richiama esplicitamente l’art. 1 commi 14 e 16 del DL 33/2020 e, naturalmente, ai DPCM.
Queste misure sono adottate sulla base di un atto di normazione primaria, ed hanno medesima portata, tant’è che il comma 14 dell’art. 1 del dl 33/2020 assegna pari potere di intervento ai provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020 o a quelli della Regione, e dunque medesima possibilità di adottare e introdurre misure limitative/restrittive ancorché temporalmente definite.
Il DL 1/2021 ha introdotto previsioni sull’attività scolastica in misura più restrittiva di quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020, almeno sino al 16 gennaio, come disciplina “ponte” rispetto all’atteso nuovo DPCM che ha una propria ragion d’essere normativa.
Non ha modificato (pur avendo innovando il DL 33/2020) le disposizioni preesistenti di fonte primaria, tuttora vigenti, che autorizzano comunque i diversi livelli istituzionali ad emanare provvedimenti quali DPCM, ovvero con ordinanza del Ministro della salute, ovvero con ordinanza regionale e, conseguentemente, introdurre misure derogatorie ulteriormente restrittive (in combinato disposto con l’art. 3 del DL 19/2020) tra quelle elencate nell’art. 1 comma 2 del medesimo DL 19/2020, tra cui anche la eventuale sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
Il potere di introdurre misure derogatorie in ambito regionale è riconosciuto da medesime norme di rango primario e di pari livello al DL 1/2021, vale a dire dai preesistenti decreti-legge che hanno disposto a regime, in via dinamica, detta facoltà affinché sia sempre garantita, in relazione all’andamento di rischio epidemiologico presente e indipendentemente dalla classificazione del livello di rischio e di scenario presente, una pronta capacità d’intervento (con misure più stringenti) volte al contenimento del rischio sanitario.
Prova ne sia che la gran parte delle regioni italiane, pur in presenza delle norme del DL 1/2021, hanno adottato in questi giorni misure analoghe più restrittive in ordine alle attività dei servizi didattici in presenza.
Quindi liberi tutti di criticare quanto messo in campo dal Governo regionale a tutela della salute dei Lucani, ma senza tirare in ballo vicende giuridiche sconosciute all’anonimo estensore.
Quanto poi all’invito a “disapplicare”, quanto emanato ognuno è libero di non rispettare la legge. Tranne poi a subirne le conseguenze. Ma sono sicuro che non era sua intenzione incitare i suoi lettori a commettere un qualsivoglia reato.
Massimo Calenda