SENISE: limitazioni per somministrazioni bevande per gli esercizi pubblici, nota della Polizia Municipale
Per i trasgressori sospensione di 3 mesi della licenza commerciale e di una sanzione tra i 500 ed i 2000 euro.
Nel Comune di Senise un’ordinanza comunale limita la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi commerciali.
Di seguito la nota della Polizia Municipale a firma della Comandante, la dottoressa Rosalba Di Bitetto:
“In relazione all’ordinanza in oggetto si invitano gli esercizi commerciali e la cittadinanza al rispetto di quanto prescritto circa la limitazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle emissioni acustiche all’interno del centro abitato.
Il periodo estivo rappresenta sicuramente un momento florido per le attività commerciali, in particolare quelle di somministrazione di alimenti e bevande, che costituiscono altresì un luogo di aggregazione e svago per i giovani della comunità.
Nonostante ciò si vuole richiamare l’attenzione sul rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, sia nazionale che comunale, al fine di non incorrere in sanzioni amministrative o penali.
In particolare, al di là di quanto disciplinato dall’ordinanza in oggetto si invitano gli esercenti addetti alla vendita e/o somministrazione di alcolici che in Italia la legge n. 48 del 18 aprile 2017 stabilisce il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e che è un reato somministrare bevande alcoliche a minori di 16 anni: chi infrange tale divieto può essere punito con l’arresto fino a 1 anno (art. 689 del Codice Penale) mentre, la vendita di alcolici a minori di 16 anni può comportare sospensione della licenza commerciale.
E’, invece, considerato solo un illecito di natura amministrativa la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni: tale infrazione è punita con sanzione pecuniaria che oscilla tra i 250 ed i 1000 euro (come era già previsto nell’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125).
Se il commerciante risulta recidivo, la seconda sanzione consta di una sospensione di 3 mesi della licenza commerciale e di una sanzione tra i 500 ed i 2000 euro. Le forze di Polizia vigileranno sul rispetto di tali disposizioni”. Ricordiamo che l’ordinanza riporta il numero 43 ed è del 21/06/2018 ed ha i seguenti orari:
Nel periodo da 22 giugno al 31 agosto fino alle ore 1.00 di notte nei giorni tra martedì e mercoledì, tra il venerdì e sabato e tra sabato e domenica fino alle ore 3.00 di notte. Nei giorni 15-16 e 17 agosto e 24, 25 dicembre e 5 gennaio nelle feste Pasquali fino alle 3.00 di notte. Nel mese di settembre tra il sabato e la domenica fino all’una di notte.
La notte di San Silvestro fino alle ore 3.00 e nei restanti periodi dell’anno solo nelle notti tra il sabato e la domenica fino alle ore 24.00.
Nelle aree periferiche dell’abitato come le aree per insediamenti produttivi, dove la presenza di abitazioni e ridotta, tali limiti possono essere aumentati di un’ora.