Spettacolo, pubblicati composizione e funzionamento del Consiglio superiore
Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo nel decreto ministeriale pubblicato il 16 aprile. Già l’articolo 3 del Codice dello spettacolo (L. 175/2017) – la legge istitutiva dell’organismo – ne aveva definito le funzioni e la composizione; con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si fissano i principi della legge precisandone i contenuti. In particolare, si aggiungono disposizioni in merito al regime di incompatibilità del Consiglio.
L’organismo rimarrà in carica per tre anni e sostituirà la Consulta per lo spettacolo nelle funzioni da essa svolte. Alla data del primo insediamento del Consiglio, infatti, la Consulta si considererà soppressa.
FUNZIONI E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso svolge compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore. Fondamentale sarà anche il ruolo nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.
Entro 30 giorni dall’insediamento, il Consiglio adotterà il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’organismo si riunirà almeno quattro volte l’anno, qualora lo convochi il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Il Direttore generale Spettacolo del Mibact parteciperà alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
Il Consiglio potrà avvalersi della menzionata Direzione per lo svolgimento di attività di analisi del settore spettacolo e di attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche. La stessa Direzione fornirà supporto anche per l’organizzazione di consultazioni periodiche, con i rappresentanti dei settori professionali interessati, sull’andamento del settore, sull’evoluzione delle professioni dello spettacolo e sulle condizioni di formazione e di accesso alle stesse.
COMPOSIZIONE
Il Consiglio sarà composto da undici personalità del settore “di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale”. Essi saranno nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e tre si essi saranno designati dalla Conferenza Unificata. Il Ministro dei beni culturali sceglierà poi quattro membri tra quelli indicati dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.
I componenti durano in carica per la durata del Consiglio (tre anni) e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente del Consiglio superiore sarà scelto tra i primi undici membri nominati dal Ministro dei beni culturali. I nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio saranno comunicati alle Commissioni parlamentari competenti.
Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi ed indennità di alcun genere. Essi hanno solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e previste dalla normativa.
REGIME DI INCOMPATIBILITÀ
Al momento dell’insediamento, i componenti del Consiglio devono dichiarare di non avere in corso procedimenti penali, civili o amministrativi per fatti commessi contro la Pubblica amministrazione. Essi non dovranno, inoltre, avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con il Ministero o con enti da esso vigilati operanti nel settore dello spettacolo. Non potranno neanche beneficiare, per tutta la durata dell’incarico, di contributi dalla Direzione Generale Spettacolo del Mibact, sia in proprio sia come presidenti, consiglieri di amministrazione o amministratori di enti o società o quali soci.
Approfondimenti:
Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio superiore dello Spettacolo