DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DA TRICARICO, IRSINA E GRASSANO
Ordinanza del presidente della Regione Basilicata
E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata l’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata numero 12 del 27 marzo 2020 che prevede il divieto di allontanamento dall’area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano.
L’ordinanza prevede che con decorrenza immediata e fino al 26 aprile 2020, fatte salve le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, con riferimento al territorio del Comune di Tricarico – esclusa l’isola amministrativa interclusa tra i Comuni di Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna e Albano di Lucania – e del Comune di Irsina, nonché il territorio del Comune di Grassano intercluso tra i Comuni di Tricarico e Irsina, delimitato a sud dalla strada vicinale in prossimità della masseria Vignola sono adottate le seguenti ulteriori misure urgenti: divieto di allontanamento dall’area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano, da parte di tutti gli individui ivi presenti; divieto di ingresso nel medesimo territorio di cui alla lettera a), fatta eccezione per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza di coloro i quali, all’entrata in vigore dell’ordinanza, fossero fuori dal comune per i motivi previsti dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 e dell’articolo 1, comma 1, lett a) del DPCM 8 marzo 2020.
E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dall’area intercomunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale e quelle strettamente funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite, ivi compreso il trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle predette attività, nonché le attività necessarie a garantire l’allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.