COMUNICATI STAMPA

Pandemia, PNRR e Revenge porn impattano sul Codice privacy

Modificano il trattamento dati personali con decorrenza dal 09 ottobre 2021

Tre le modifiche al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nella  versione aggiornata con il Decreto Legislativo 101del 2018, apportate  con il neonato Decreto Legge 8 ottobre 2021, entrato in vigore sabato  9 ottobre 2021.

La prima modifica, che ha già fatto gridare allo scandalo, ma  l’allarme è esagerato, attiene alla necessaria soppressione,  nell’ottica dell’impegno assunto a livello Europeo di efficientamento  delle risorse del PNRR, del parere preventivo del Garante privacy per  gli atti generali della P.A.

Il Governo per mantenere l’impegno di sburocratizzare il processo  decisionale della decretazione attuativa dell’azione di governo ha  abrogato l’art. 2-quinquiesdecies del Codice Privacy.

Questa norma  prevedeva per i trattamenti che presentavano rischi elevati per  l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ossia per quelli  fatti dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio dei suoi compiti,  la necessità del parere preventivo del Garante, che poteva prescrivere  misure e accorgimenti che il titolare del trattamento era tenuto poi  ad adottare preventivamente. Praticamente un controllo sovraordinato  all’azione di governo che mal si conciliava con i tempi e la snellezza  della procedura di efficientamento della spesa del PNR.

Nello stesso solco si colloca, poi, anche la contestuale riforma che  prevede, in materia di snellimento delle procedure in tema di PNRR,  l’abrogazione dell’art. 22 del D. Lgs. 101 del 2018 e al co. 3  dell’art. 9 del citato D.L.139/2021 prevedendosi, altresì,  che i   pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con  riguardo a riforme, misure e progetti del Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo  e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli  investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59, nonché del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030  di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio dell’11 dicembre 2018, siano resi nel termine non  prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può  procedersi indipendentemente dall’acquisizione del parere del garante.

Una riforma, quindi, necessaria per l’Italia che non incide sui  diritti della privacy dei cittadini, ma solo sull’ampiezza della sfera  del potere di controllo preventivo del Garante, e sul rispetto dei  limiti di quello successivo, che non sopprime affatto il diritto della  protezione dei dati delle persone eventualmente interessate alle  singole procedure che potranno fare sempre far valere nelle competenti  sedi giurisdizionali ed amministrative i loro diritti.

Si tratta,  quindi, di riforme che mirano all’efficienza del processo  amministrativo e che sburocratizza un po’ procedimenti bizantini,  ingessati a pareri a metà strada tra certezze inespresse ed incertezze  permanenti. Un buon inizio, quindi, dato che se si parla di  semplificazioni nella Pubblica Amministrazione da qualche parte si  deve pure iniziare.

Speculare all’abrogazione dell’art. 2-quinquiesdecies, in materia di  parere preventivo del garante, è la previsione fatta sempre con il  decreto legge  136/2021 di integrazione dell’art.  2-ter del D. lgs.  196/2003 in tema di Base giuridica per il trattamento di dati  personali effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni per l’esecuzione  di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di  pubblici poteri, prevedendo il legislatore che  Il trattamento dei  dati personali da parte di un’amministrazione pubblica, ivi comprese  le Autorità indipendenti, nonché da parte di una società a controllo  pubblico  o di un organismo di diritto pubblico, è ora sempre  consentito  se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel  pubblico interesse o per l’esercizio  di pubblici poteri a essa  attribuiti e ciò indipendentemente dalla finalità del trattamento che   sia o meno espressamente prevista da una norma di legge o di  regolamento.

Predetti trattamenti,  perciò possono essere ora   ricondotti, al compito svolto o al potere esercitato e si amplia così   la possibilità di manovra dell’azione amministrativa per non restare  sempre incatenati alla esistenza di una norma di legittimazione del  trattamento.

Infine, altra significativa modifica del Codice privacy si è imposta  in ragione dell’utilizzo troppo disinvolto che troppi  soggetti fanno  della propria immagine o dei propri dati. Con l’introduzione di un  nuovo articolo il 144-bis del Revenge porn si prevede che chiunque,  compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di  ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che  lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di  invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo  consenso in violazione dell’art. 612-ter del codice penale, può  rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale,  entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai  sensi dell’articolo 58 del Regolamento (UE) 2016/679, ampliandosi,  così anche i poteri urgenti e cautelari in capo al Garante per  assicurare una tutela immediata ed urgente a probabili vittime della  rete.

Si prevede, infine, che quando le immagini o i video riguardano  minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai  genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

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