POLITICA

Bozza Ddl giustizia: ecco le novità in esame al preconsiglio dei ministri

Stretta sulle intercettazioni pubblicabili, limiti al traffico di influenze e all'appello dei pm. Via l'abuso d'ufficio

La bozza del ddl relativo al primo pacchetto di riforma della giustizia arriva oggi all’esame del preconsiglio dei ministri.

Queste le principali novità introdotte.

Le intercettazioni
Stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni.

Potranno finire su giornali e siti solo quelle il cui contenuto sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”.

Si esige anche più rigore dai pm e i giudici: dovranno stralciare dai brogliacci e dai loro provvedimenti i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini.

Anche nella richiesta del pm e nell’ordinanza del giudice di misura cautelare non dovranno essere essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti.

Le influenze illecite
“Riduzione dell’ambito applicativo” del reato di traffico di influenze illecite, che viene “limitato a condotte particolarmente gravi”. Aumenta, però, anche la pena minima per questo reato. Scatterà la “non punibilità” se chi ha commesso il reato collabora con la giustizia.

I limiti all’appello dei pm
Il pm non potrà più presentare appello contro le sentenze di assoluzione “relative a reati di contenuta gravità”. Viene spiegato che l’intervento tiene conto dei limiti del potere di appello dell’imputato introdotti dalla riforma Cartabia. Restano appellabili da parte del pubblico ministero le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale, tra i quali sono ricompresi i reati cosiddetti da codice rosso, come spiega la relazione allegata al ddl.

Via l’abuso d’ufficio
Il reato di abuso d’ufficio viene abrogato a causa di un'”anomalia” che persiste anche dopo le tante modifiche intervenute: lo “squilibrio” tra le iscrizioni nel registro degli indagati e le effettive condanne.

Lo si legge nella relazione che accompagna la bozza del ddl sulla giustizia. Il numero delle iscrizioni nel registro degli indagati resta “ancora alto: 4.745 nel 2021 e 3.938 nel 2022; di questi procedimenti, 4.121 sono stati archiviati nel 2021 e 3.536 nel 2022”. Solo 18 invece le condanne in primo grado nel 2021. Il governo non esclude in futuro di sanzionare condotte “in forza di eventuali indicazioni di matrice euro-unitaria”.

Descrizione del fatto nell’avviso di garanzia
Cambia l’avviso di garanzia: dovrà obbligatoriamente contenere una “descrizione sommaria del fatto”, oggi non prevista. E la notificazione – si legge ancora nella relazione – dovrà avvenire “con modalità che tutelino l’indagato da ogni conseguenza impropria”.

Pur essendo posta a tutela della persona sottoposta alle indagini, l’informazione di garanzia” si è spesso trasformata nell’esposizione dell’indagato alla notorietà mediatica, con effetti stigmatizzanti”. Di qui l’intervento esteso anche alle modalità di consegna: nel ribadire la regola generale secondo cui la consegna dell’atto anche quando effettuata a persona diversa del destinatario dev’essere effettuata con modalità tali da garantire la riservatezza di quest’ultimo, si è limitata la possibilità di impiego della polizia giudiziaria alle sole situazioni di urgenza che non consentano il ricorso alle modalità ordinarie.

La custodia cautelare
Sarà un giudice collegiale, non più un solo magistrato, a decidere , durante le indagini, l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Una novità che non varrà se la misura è adottata nell’ambito delle procedure di convalida di arresto o di fermo. Nella competenza del giudice collegiale rientrano anche “le pronunce di aggravamento che comportino l’applicazione della misura la cui adozione è ordinariamente collegiale”, e “l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive”.

La novità, che riprende una soluzione sperimentata nella legislazione per l’emergenza rifiuti in Campania, non entrerà in vigore subito per le carenze di organico della magistratura, ma tra 2 anni. Intanto si procederà a un incremento dell’ organico della magistratura con 250 nuove “toghe” da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

Il giudice dovrà sentire l’indagato prima di decidere se sottoporlo a una misura cautelare: viene introdotto il principio del “contraddittorio preventivo” in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”.

Lo scopo della norma è “evitare l’effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva” e mettere il giudice nelle condizioni di poter avere un’interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l’indagato prima dell’adozione della misura.

Il contraddittorio preventivo sarà escluso però quando sussista un pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell’indagato, nei casi di urgenza o nell’ipotesi di “gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.

Quando procede all’interrogatorio preventivo, il giudice dovrà depositare tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero con la richiesta di applicazione della misura e l’indagato potrà prenderne visione ed estrarne copia. La misura adottata sarà nulla se l’interrogatorio preventivo non viene fatto o in mancanza di una valutazione specifica degli elementi esposti dall’indagato.

Velocizzati i concorsi per nuovi giudici
Tempi più stretti per l’espletamento del concorso di accesso alla magistratura. Entro 8 mesi dall’ultima prova scritta dovrà essere definita la graduatoria (oggi se ne chiedono 9) e entro 10 (attualmente sono 12) i vincitori di concorso dovranno iniziare il tirocinio negli uffici giudiziari.

Perchè la nuova tempistica sia rispettata sono stati previsti dei rimedi organizzativi. In particolare, si prevede che, nel caso in cui i candidati che hanno consegnato gli scritti siano 2.000 (come nei concorsi degli ultimi anni), la commissione esaminatrice venga integrata passando da 29 a 33 componenti oltre il presidente e si organizzi in 9 collegi .

L’obiettivo è che mensilmente vengano esaminati gli scritti di almeno 600 candidati e, in seguito, con la stessa cadenza vengano interrogati 100 candidati nelle prove orali. In caso di difficoltà la Commissione potrà essere integrata dai membri supplenti.

ANSA

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