CRONACA

Rottamazione quater, ultimi giorni per la riammissione

Domande entro il 30 aprile. Solo per i decaduti entro fine 2024

Ultimi giorni per poter essere riammessi alla Rottamazione quater.

Entro mercoledì 30 aprile chi è decaduto dal beneficio per non aver pagato almeno una rata, potrà presentare domanda e sperare così di rientrare nella definizione agevolata delle cartelle. Dalla riapertura, prevista dall’ultimo Milleproroghe, sono esclusi i contribuenti decaduti nel 2025.

Possono essere riammessi alla Rottamazione, infatti, solo i contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della definizione agevolata (i cosiddetti decaduti) per il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

Non rientrano nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024: per questi debiti, i contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, per non perdere i benefici.

La prossima scadenza è fissata al prossimo 31 maggio. Nella domanda, che va fatta online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2025), o a rate.

E’ possibile spalmare il debito su un numero massimo di 10 rate di pari importo: le prime due hanno scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal primo novembre 2023. Nella domanda non possono essere inserite cartelle che non erano state indicate nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater o nuove cartelle ricevute successivamente.

L’esito della richiesta sarà noto il 30 giugno. Entro quella data infatti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai soggetti interessati una ‘Comunicazione’ con l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda.

Il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta ‘decadenza’ del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di ‘capitale’.
ANSA

Pulsante per tornare all'inizio